Data: Giovedì, 09 Set 2010
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Linee guida: la posizione di ASSOSOLARE

Fotovoltaico
Mercoledì 08 Luglio 2009 16:29

Assosolare esprime apprezzamento per la volonta’ di attuare l’articolo 12 del d.lgs 387/03 ma invita a rivedere i criteri per l’individuazione delle aree non idonee perplessita’ anche sull’autorizzazione unica.

Finalmente un provvedimento che da tempo gli operatori attendevano e che risponde all’esigenza di apportare le necessarie modifiche al quadro normativo e regolamentare di riferimento per consentire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili fissati dall’Unione Europea. 
Fermo restando che la ratio comunitaria della direttiva d’origine del D.Lgs. 387/03 è quella di promuovere la produzione da fonti di energia rinnovabili, riteniamo che le linee guida previste dall’articolo 12, se correttamente concepite, efficacemente e rapidamente attuate, possano consentire il superamento dei principali ostacoli burocratici che si frappongono alla realizzazione di nuove iniziative tra cui la complessità e le contraddizioni del sistema regolatorio e dell’attuale assetto istituzionale.
Di fronte a una scarna disciplina nazionale in molti casi il Piano Energetico Regionale, strumento di programmazione, è stato spesso strumentalizzato dalle autonomie locali, che lo hanno elevato a rango di atto normativo. Chiediamo pertanto l’uniformazione dei criteri e delle procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale


Il testo della bozza di linee guida sottoposto alle Associazioni contiene elementi di vero interesse (p.to 8.1.1) per lo sviluppo di impianti solari in aree già degradate da attività antropiche, le cosiddette brownfield, tuttavia si segnala che tra i criteri per l’individuazione di aree non idonee (all 3, p.to f), vi sono disposizioni fortemente limitative dello sfruttamento della fonte solare.

L’invito è quindi ad una revisione dei criteri che tenga anche conto del fatto che l’energia solare a differenza di altre FER è una caratteristica tipica e comune della gran parte territorio nazionale ed una sua limitazione allo sfruttamento secondo criteri così ampi e generali di fatto ha come conseguenza che quella porzione di territorio non possa provvedere al proprio fabbisogno energetico in modo autonomo ed ambientalmente sostenibile. Si suggerisce, pertanto, l’inserimento di correttivi, come la definizione di percentuali minime di territorio garantite per la costruzione di tali impianti, anche alla luce dell’imminente entrata in vigore del burden sharing.

Infine un’osservazione di carattere generale è quella relativa all’art 3) ovvero al limite dei 20 KW per la DIA; ci pare limitativo escludere l’autorizzazione unica unicamente con il criterio delle dimensioni dell’imoianto posto che per altre FER tale limite è altresì superiore. L’esempio per tutti è un impianto su tetti industriali che, anche se di dimensioni significative per area occupata e potenza, non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione (attività di edilizia libera) se rientra nelle categorie di cui all’art. 11 c.3 del DLgs 115/08.

Perché non pensare ad una griglia, che sulla falsariga del conto energia, definisca per tipo e per taglia quali impianti fotovoltaici possano essere esclusi dall’autorizzazione unica?