|
Sull'eolico la Basilicata diventa un esempio. Ma non in positivo. Una sentenza della Corte Costituzionale dà torto all’ente Regione: la legge con cui aveva stabilito di limitare l’installazione di parchi eolici, passata alla storia locale come “moratoria”, era incostituzionale.
Decideva in un settore la cui competenza è dello Stato. La decisione della Consulta farà giurisprudenza. Le amministrazioni regionali dovranno regolarsi di conseguenza. Sapendo che qualsiasi deliberazione di tono uguale a quella lucana sarà passibile di giudizio d’incostituzionalità.
La sentenza n.166/2009 della Corte suprema ha giudicato non conforme alla Costituzione l’articolo 6 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007. La legge era in realtà una seconda “moratoria” sull’eolico. Nel 2006, era stato limitata fortemente la possibilità di costruire nel settore. Poi, la legge del 2007 aveva congelato gli investimenti, recependo le linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel territorio, adottatecon una delibera di giunta regionale del 2004. Contro le decisioni della Regione, c’era stata una raffica di ricorsi al Tribunale amministrativo da parte di società. La Bluvento, la Energia Sud, la FriEl e altre, ma anche la stessa Aper, ossia l’Associazione produttori energia da fonti rinnovabili.
Proprio il Tar Basilicata, il 14 aprile 2008, decidendo di un ricorso, aveva sollevato la questione di legittimità alla Consulta. Spiegata in poche parole, la questione è questa: la Regione Basilicata a un certo punto decide i criteri da seguire per autorizzare l’installazione di impianti eolici.
Questi criteri - secondo le società del settore - sono così stringenti che diventa praticamente impossibile costruire nuove strutture. Hanno anche efficacia retroattiva, e diversi progetti da milioni di euro vengono bloccati (alcuni finiranno poi nel cestino). Da qui, i ricorsi al Tar. Ma il Tar, prima ancora di emettere sentenza sulla questione specifica di uno dei ricorsi, scrive alla Corte in base a quanto prevede la stessa Costituzione dicendo: secondo il nostro giudizio due articoli della legge della Regione (il 3 e il 6) potrebbero contrastare con i principi della Carta.
Il primo articolo limita la produzione di energia eolica fino all’approvazione del Piano energetico e ambientale, il Piear (da poco licenziato dalla giunta). Il secondo invece vieta di costruire pale a vento in una vasta tipologia di zone. La società Bluvento appoggia la richiesta del Tar con una memoria in cui dice, fra l’altro, che la legge della Regione rema contro i principi del Protocollo di Kyoto, l’accordo mondiale dell’11 dicembre 1997 (recepito anche dalla legislazione italiana nel 2002) che cerca di salvare il pianeta dalla rovina dell’ambiente. La Regione Basilicata prova a chiedere l’inammissibilità della questione, ma fallisce.
E alla fine la Corte Costituzionale, il 18 maggio scorso (ma si è saputo ieri), stabilisce: l’articolo 3 non è incostituzionale. Il 6 invece sì.
Motivo: la tutela dell’ambiente e del paesaggio è affidata allo Stato, e le linee guida in merito non possono essere decise dalla Regione se prima non è stata approvata una legge nazionale che delinei la cornice.
La decisione ha galvanizzato com’è ovvio i produttori di energia dal vento. Dice Roberto Longo, presidente dell’Aper: «La tanto attesa sentenza della Corte costituisce la conferma di quanto da anni denunciato dalla nostra associazione e cioè che l'emanazione delle Linee guida nazionali non è più procrastinabile ». Segue l’appello allo Stato perché emani queste Linee guida.
In che modo questa sentenza potrebbe riguardare il Piear appena approvato? Una prima risposta potrebbe essere in una considerazione che l’assessore regionale all’Ambiente Vincenzo Santochirico ha inserito sul proprio sito internet e che riguarda le previsioni del Piano energetico: «Per gli impianti eolici è prevista, fino al 2020, una produzione massima di energia di 981 megawatt e potranno essere installati solo in zone non sensibili dal punto di vista ambientale, paesaggistico e culturale». Una limitazione, quest’ultima, su cui la Consulta ha bocciato la “moratoria” dell’eolico.
|