|
Bandi e Finanziamenti
|
|
Lunedì 12 Gennaio 2009 21:52 |
|
Eliminazione della retroattività delle nuove norme; allungamento, a partire dal 1° gennaio 2009, da 3 a 5 anni del periodo nel quale sarà possibile usufruire della detrazione; eliminazione dei tetti di spesa; obbligo di inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Sono queste le modifiche all’articolo 29 del DL 185/2008, relativo alla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, approvate sabato scorso dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. In sostanza, dopo settimane di proteste contro la stretta sul 55%, il Governo ha fatto un vero e proprio dietrofront: eliminati i tetti di spesa e l'applicazione retroattiva alle spese del 2008, le uniche novità dal 1° gennaio 2009 sono l'allungamento a 5 anni del periodo di detrazione e l'obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Vediamo nel dettaglio le modifiche all’articolo 29 del DL 185/2008. Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui ai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il suddetto DM 19 febbraio 2007, deve essere modificato al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Vedi il testo dell'articolo 29 modificato dagli emendamenti approvati. La discussione del disegno di legge di conversione del DL 185/2008 inizierà oggi in Aula alla Camera, a partire dalle 15.00. Il nuovo testo del decreto potrebbe confluire in un maxi-emendamento su cui probabilmente il governo porrà la fiducia; poi toccherà al Senato approvare le legge, entro il 28 gennaio. Il ripristino della detrazione del 55% rappresenta “un primo segnale positivo del Parlamento che riconosce l’importanza di mantenere gli incentivi per promuovere l’adozione di sistemi ad alta efficienza energetica con indubbi vantaggi per le famiglie e dare un contributo concreto anche a sostenere la capacità produttiva dei settori coinvolti, che vedono le aziende italiane leader nelle tecnologie ad alta efficienza”. È quanto afferma in una nota Sandro Bonomi, Presidente di ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine. “Mi auguro - prosegue Bonomi - che il mantenimento della detrazione fiscale del 55% sia il primo passo di un percorso virtuoso che, potenzialmente, è in grado di ridurre la spesa energetica nazionale del 20-30% in pochi anni. Per raggiungere questi obiettivi una semplificazione delle procedure di accesso a tali incentivi sarà il prossimo passo da affrontare.” Articolo 29 ed emendamenti approvati
Fonte: Edilportale |
|
Bandi e Finanziamenti
|
|
Mercoledì 07 Gennaio 2009 19:49 |
|
Con la Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio, è stato pubblicato il Decreto che rinnova il settore delle fonti rinnovabili attuando in parte i provvedimenti contenuti nella finanziaria 2007. Scarica il Decreto... |
|
|
Bandi e Finanziamenti
|
|
Martedì 23 Dicembre 2008 19:51 |
|
Il D.M rinnovabili (+ allegati tecnici ) è stato firmato pochi giorni fa dai Ministri Scajola e Prestigiacomo, ne dà annuncio l’ANEV (associazione nazionale energia del vento) che esprime anche la sua soddisfazione avendo sollecitato già da novembre una sua approvazione. Il decreto esclude il solare e si riferisce dunque a eolico, geotermico, idroelettrico, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, e i principi che lo caratterizzano sono il divieto di cumulo degli incentivi, tranne che nel caso delle biomasse; i certificati verdi sono da riconoscere a tutti gli impianti con fonte rinnovabile o in alternativa possono avere una tariffa omnicomprensiva. La domanda per ottenere gli incentivi va inoltrata al GSE che nel caso non risponda entro 90 giorni accetta automaticamente l’stanza. Le domande possono essere inoltrate entro tre anni dall’entratta in esercizio dell’impianto mentre al GSE spetta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (cioè dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale) stabilire le modalità e i tempi per l’erogazione delle tariffe fisse e dello scambio sul posto. Il nuovo conto energia Cambia la formula di incentivazione per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW (0,2 MW per l’eolico), per i quali viene introdotta un nuovo ”conto energia”. La tariffa incentivante sarà dunque commisurata alla taglia degli impianti in relazione ai kWh immessi in rete. Escluso dalla nuova normativa il fotovoltaico, che beneficia del nuovo conto energia, introdotto dal DM 19 febbraio 2007. Cosa succede invece agli impianti di potenza superiore a 1 MW? Cambia il sistema dei certificati verdi introdotto in precedenza stabilendo il diritto a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile. Per l’accesso agli incentivi – che non possono essere cumulati ad esclusione di alcuni settori come gli impianti da biomasse di filiera - il decreto prevede che sia il Gestore Servizi Elettrici (Gse) a qualificare gli impianti e a determinare l’energia elettrica incentivata, definendo il numero di certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva cui si ha diritto. Per accedere agli incentivi i proprietari degli impianti dovranno presentare domanda al Gse non oltre i tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Sarà poi l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a stabilire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto. Tariffe di istruttoria Per ottenere la qualifica di “impianto a fonte rinnovabile” i proprietari devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, più una quota variabile sulla base della potenza stabilita in: - 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;
- 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 200 k W e non superiore a 1 MW;
- 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
- 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW.
Certificati verdi Viene ridefinito l’arco temporale nel quale si ha diritto ai certificati verdi: - di 15 anni per l’energia elettrica incentivata prodotta da fonti rinnovabili in impianti ibridi entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;
- di 12 anni per quelli entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;
- di 8 anni per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento e impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili.
Scambio sul posto Il meccanismo di scambio sul posto sarà accessibile solo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media non superiore a 200 kW, mediante meccanismi che saranno oggetto di successivi provvedimenti. Produzione da biomasse Nel decreto sono definite anche le caratteristiche e i meccanismi per la produzione di energia da biomasse da filiera e stabilite le procedure da applicare agli impianti per il riconoscimento della qualifica, nonché le modalità per il rilascio della garanzia di origine. Il Gestore del mercato elettrico sarà il soggetto abilitato a organizzare e gestire la sede di contrattazione dei certificati verdi nell’ambito del mercato elettrico. Fonte: Ecoblog
|
|